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D. 08/09/2004 n. 14

a) esercizio di piu' attivitā imprenditoriali da parte dell'imprenditore mediante un'unica organizzazione di impresa (risorse, persone, attrezzature)

b) un'articolazione dell'organizzazione in sotto-organizzazioni corrispondenti alle diverse attivitā, tale per cui ne esista una per ciascuna di queste. E' soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si puo' parlare di azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che l'imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri. Oggetto del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno dunque alcuni beni materiali e altri immateriali, unitariamente considerati proprio perchč tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici, macchinari), know how (brevetti esperienza acquisita), avviamento (clientela), rapporti giuridici (crediti, debiti). La sotto-organizzazione oggetto del trasferimento del ramo d'azienda relativo alle lavorazioni nella categoria OS18 ai fini della loro unitaria e funzionale organizzazione, deve ricomprendere necessariamente la disponibilitā dello stabilimento che costituisce il mezzo d'opera indispensabile ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni previste dalla relativa declaratoria. L'effettiva disponibilitā dello stabilimento di produzione assolve, ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, la ricorrenza del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni. laddove prevede che l'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietā o in locazione finanziaria o in noleggio. L'art. 18, comma 8, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica prevede che il requisito possa essere provato non solo mediante l'effettiva proprietā in capo all'impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalitā, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria. Ne discende, dunque, che lo stabilimento non dovrā essere necessariamente acquisito in proprietā, ma potrā essere acquisito, in maniera continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purchč il contratto da cui la disponibilitā trae origine sia trasferibile secondo quanto giā espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5. Infatti č necessario, per le considerazioni sopra svolte relative alla cessione del ramo aziendale afferente la categoria OS18, che nell'ipotesi di cessione transiti in capo al cessionario oltre al know how e al personale specializzato nelle lavorazioni che ricadono nella categoria, anche lo stabilimento in cui si effettuano le lavorazioni stesse. In base alle considerazioni svolte, ad integrazione di quanto giā espresso nella determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera e), dell'allegato alla determinazione in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, si specifica che:

1) l'accertamento della sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica, ai sensi del combinato disposto della declaratoria dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni e dell'art. 18 comma 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica non puo' prescindere dalla verifica circa la disponibilitā dello stabilimento di produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera;

2) la disponibilitā dello stabilimento di produzione deve essere attuale e futura, posto che solo attraverso l'accertamento della disponibilitā dello stabilimento per l'intera durata dell'attestazione, č comprovata la capacitā dell'impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta dalla declaratoria dell'allegato a) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

3) lo stabilimento - tenuto conto che l'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica, prevede che il possesso del requisito possa essere provato non solo mediante l'effettiva proprietā in capo all'impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalitā, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria - non dovrā essere necessariamente acquisito in proprietā, ma potrā essere acquisito, in maniera continuativa e stabile anche ad altro titolo, purchč il contratto da cui la disponibilitā trae origine sia trasferibile secondo quanto giā espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5;

4) la qualificazione puo' essere attribuita anche nel caso che per i lavori eseguiti non siano stati impiegati esclusivamente componenti e manufatti prodotti nello stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell'attestazione di qualificazione;

5) la condizione che la disponibilitā dello stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta l'obbligo per l'impresa attestata di chiedere la modifica dell'attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale disponibilitā;

6) il titolo inerente la disponibilitā dello stabilimento e l'obbligo di cui al precedente punto 5 deve essere annotato nel registro della competente Camera di Commercio.

Roma, 8 settembre 2004 Il presidente Rossi Brigante

 

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